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Elezioni nazionali 2012

Regolamento

L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri viene effettuata dall'Assemblea Nazionale della Società (art. 13 Statuto). Le elezioni e le operazioni di scrutinio relative vengono organizzate da una Commissione Elettorale formata da tre Soci effettivi, designati dal Consiglio Direttivo. Il più anziano dei tre presiede la Commissione stessa. La designazione della Commissione avviene da parte del Consiglio Direttivo 90 giorni prima dello scadere del Consiglio in carica.
La Commissione Elettorale provvede entro 60 giorni dalla sua nomina a raccogliere le proposte di candidatura ed a formare una lista di Soci effettivi che si sono candidati o per il Consiglio Direttivo  o per il Collegio dei Sindaci o per il Collegio dei Probiviri, fermo restando il principio che sono eleggibili i soli Soci effettivi (art. 5 Statuto). A tale fine invia entro 30 giorni dalla sua nomina richiesta scritta a tutti i Soci effettivi per la raccolta delle candidature.
I Soci effettivi possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, nel Consiglio Nazionale, nel Collegio dei Sindaci, nel Collegio dei Probiviri, nonché come Segretario Regionale o Consigliere Regionale per non più di due volte consecutive (art. 28 Statuto). Tutte le cariche sono tra loro incompatibili, ivi compresa quella di Segretario Regionale.
La lista viene presentata al Presidente del Consiglio Direttivo uscente che provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, del nuovo Collegio dei Sindaci e del nuovo Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea per le elezioni è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della data fissata a tutti i Soci effettivi. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea. All'avviso sono allegati:

  • l'elenco dei soci effettivi della SIFO;
  • la lista delle candidature predisposta dalla Commissione Elettorale;
  • una scheda in bianco con il timbro della Società – la decisione sull’opportunità che questa venga siglata dalla Commissione Elettorale prima dell’invio viene demandata alla Commissione stessa.
  • una busta che deve rimanere anonima per racchiudere la scheda dopo la compilazione con i nomi prescelti che non devono comunque, pena la nullità del voto, essere in numero superiore a tre per il Consiglio Direttivo e in numero superiore a due per il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri;
  • una seconda busta sulla quale il votante appone, pena nullità di voto, per esteso la propria firma ed indirizzo e se ne serve nel caso intenda inviare il suo voto per posta (art. 14 Statuto).

La scheda, se inviata per posta, deve pervenire al Presidente della Commissione Elettorale presso il luogo di convocazione dell'Assemblea prima dell'ora indicata per la convocazione stessa. L'Assemblea per le elezioni è valida: in prima convocazione se sarà intervenuta almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta da un socio direttamente eletto dall’Assemblea (art. 12 Statuto). In apertura di seduta egli insedia il seggio per le votazioni; il seggio è costituito dai membri della Commissione Elettorale e presieduto dal Presidente della Commissione stessa. A votazioni compiute i membri della Commissione Elettorale procedono allo scrutinio,  tenendo conto anche dei voti pervenuti per posta, ed alla formazione delle graduatorie degli eletti redigendo il relativo verbale in duplice copia. Le schede elettorali pervenute verranno conservate presso la  Segreteria per un mese, con possibilità di appello.

Il Presidente dell’Assemblea riceve dal Presidente della Commissione Elettorale copia del verbale ed immediatamente ne dà lettura ai presenti, proclamando il risultato delle votazioni. A parità di voti è proclamato il più anziano di iscrizione alla Società.

Il Presidente del CD uscente notifica entro 15 giorni il risultato delle elezioni ai neo-eletti: quello fra essi più anziano in età deve riunire entro i 15 giorni successivi il nuovo Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Se ciò non avvenisse, tale compito spetterebbe al neo eletto seguente per età. La composizione del nuovo Consiglio Direttivo è comunicata ai Ministeri della Salute, della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, della Funzione Pubblica, all’AIFA, all’Istituto Superiore di Sanità, agli Assessorati Regionali alla Sanità, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), al Sindacato Nazionale Farmacisti dipendenti delle Istituzioni Pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SiNaFO), alla Associazione Europea dei Farmacisti Ospedalieri (EAHP), a tutti i Soci SIFO e ad altri Enti ed Associazioni a discrezione del Consiglio Direttivo.

Se nel corso del mandato viene a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, un Sindaco od un componente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo chiama a coprire il posto vacante il Socio, primo eletto in graduatoria dei non eletti. Questa procedura, per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, avrà luogo sino ad un limite massimo di quattro componenti, superato il quale si rendono necessarie nuove elezioni. Nel caso di cessazione di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente che ha riportato più voti (art. 30 Statuto).

L'elezione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale avviene in ciascuna Regione in concomitanza della elezione del Segretario Regionale. Le elezioni dei rappresentanti del Consiglio Nazionale e del Segretario Regionale devono avvenire in ciascuna Regione entro 60 giorni dalle elezioni del Consiglio Direttivo.