Fondazione SIFO srl
Statuto
Statuto in vigore con atto notarile del 28 luglio 2006
Art. 1 - È costituita una società a responsabilità limitata denominata: “Fondazione SIFO S.r.l.”, con unico socio la associazione SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera.
Art. 2 - La società ha per oggetto la realizzazione dell’attività di formazione e ricerca scientifica
nel settore della farmacia ed in quello sanitario in genere e, in particolare, l’esercizio delle
seguenti attività:
- organizzazione di congressi, seminari, convegni, corsi esposizioni, workshop e meeting,
di borse di studio e di corsi di studio per la formazione permanente e l’aggiornamento e
relativi servizi accessori e strumentali;
- studio, pianificazione e conduzione di progetti di ricerca nel settore di riferimento e
scientifico in genere;
- attività editoriale nel settore di riferimento ed inoltre nei settori medico-scientifico,
informatico, tecnologico e culturale, con esclusione dei quotidiani
L’attività di cui sopra verrà svolta al fine di realizzare indirettamente i fini istituzionali di
formazione e ricerca scientifica propri dell’unico socio.
Art. 3 -
La società ha sede in Milano.
Art. 4 -
La durata della società è a tempo indeterminato.
Art. 5 -
Il capitale della società è di Euro 10.400,00 (diecimila quattrocento virgola zero zero)
diviso in quote ai sensi di legge.
Art. 6 -
I versamenti sulle quote sono richiesti dall’organismo amministrativo nei termini e nei
modi che reputa utili o convenienti.
La società potrà acquisire dal socio capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito,
con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare delle
norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.
Art. 7 -
Ai fini delle comunicazioni della società al socio, il domicilio sarà quello risultante dal
libro soci al momento dell’invio delle comunicazioni.
Art. 8 -
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci. Le sue
deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci.
L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo almeno una volta l’anno, entro 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Potrà essere convocata entro 180 giorni nei casi previsti dalla legge.
Art. 9 -
Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota.
Art. 10 -
Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni
prima dell’adunanza ai sensi dell’art. 2484 Codice Civile oppure mediante lettera inviata
via fax oppure tramite e.mail nei termini di cui sopra, all’indirizzo ed al numero di fax
risultanti dal libro Soci ed indicato dai soci stessi.
Nell’avviso può essere indicato altro giorno per la seconda convocazione.
L’assemblea si riunirà anche fuori della sede sociale purchè in Italia.
L’assemblea si reputa regolarmente costituita, anche in mancanza delle formalità suddette,
quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’assemblea la maggioranza
dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Art. 11-
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’assemblea può farsi rappresentare anche da
estranei con delega scritta, con le limitazioni eventualmente previste dalla legge.
Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto al voto ed all’intervento in
assemblea, anche per quanto riguarda le deleghe.
L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,
purché video ed audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di
presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi
– se redatta – la documentazione predisposta per l’assemblea, regolare lo svolgimento
dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria
ai sensi di legge) i luoghi collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente
ed il soggetto verbalizzante.
L’assemblea può svolgersi anche in sola teleconferenza purchè tale modalità sia idonea ad
assicurare il rispetto del metodo collegiale e dei principi sopra indicati.
Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente
costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.
Consultazione scritta e consenso per iscritto - Le decisioni dei soci possono essere adottate,
nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di
parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- dai documenti
sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso
alla stessa;
- ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli
amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere;
- sia
assicurata l’acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione
della decisione nei libri sociali, con l’indicazione della data in cui essa si è perfezionata e
in cui è stata trascritta;
- sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed
ai soci in virtù dell’art. 2479 C.C., di richiedere che la decisione sia adottata mediante
deliberazione assembleare.
Art. 12 - L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di
amministrazione. In loro assenza l’assemblea sarà presieduta dalla persona nominata
dall’assemblea.
Art. 13 - Le deliberazioni dell’assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide
se prese con le maggioranze previste dalla legge.
La modifica della persona dell’unico socio ovvero il venir meno della sua unicità,
comporterà la necessità di modificare conseguentemente lo statuto sociale.
Le delibere dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal
segretario o da notaio nei casi di legge.
Art. 14 - La società, a scelta dell’assemblea, è amministrata o da un amministratore unico o da un
Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile da tre a
cinque, numero che verrà di volta in volta determinato all’atto della nomina da parte
dell’assemblea.
Gli amministratori possono anche essere non soci e sono rieleggibili.
Gli amministratori sono vincolati al divieto di concorrenza, ai sensi dell’art. 2390 del
codice civile.
Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 15 -
L’assemblea determinerà, all’atto della nomina, la durata in carica dell’amministratore
unico o dei membri del consiglio di amministrazione e tra questi ultimi potrà nominare il
presidente.
Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i propri membri un presidente, se questi
non è stato nominato dall’assemblea; può eventualmente nominare anche uno o più vice
presidenti e un segretario (quest’ultimo non necessariamente amministratore).
Art. 16 -
Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli
amministratori si intenderà decaduto l’intero consiglio di amministrazione.
Art. 17 - Il Consiglio si radunerà sia presso la sede della società, sia altrove, purchè in Italia, tutte le
volte che il presidente lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta domanda scritta da
almeno due dei suoi membri.
Art. 18 -
La convocazione del consiglio si farà dal presidente con lettera da spedire almeno otto
giorni liberi prima dell’adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali sindaci effettivi o,
nei casi di urgenza, con telegramma o telefax oppure via e-mail da spedirsi come sopra
almeno due giorni prima.
Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei
suoi membri in carica.
Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, ed in ordine, dal
consigliere delegato, dal consigliere più anziano di età o da quello designato dai presenti.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale
il voto di chi presiede.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per tele/video conferenza,
a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si
trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Nei casi e con le modalità previsti dalla legge le decisioni possono essere adottate
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
I verbali delle riunioni saranno trascritti sull’apposito libro e firmati dal presidente e dal
segretario.
Art. 19 -
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
Art. 20 - L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi
soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all’assemblea dei soci.
Art. 21 -
L’organo amministrativo potrà delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli
amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri e potrà nominare
direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti e categorie di atti, conferendo
ai consiglieri, direttori o procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della
società.
Art. 22 - All’amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vice
presidenti e consiglieri delegati eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della
società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art. 23 -
Qualora sia richiesto dalla legge o sia stabilito dall’assemblea, questa provvede alla
nomina di un revisore o del collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due
supplenti, alla designazione del presidente del collegio e alla determinazione della
retribuzione annuale spettante.
Art. 24 -
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio
sociale a norma di legge.
Art. 25 -
Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la
riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale)
verranno attribuiti salvo che l’assemblea non deliberi diversamente, al socio il quale li
utilizzerà in conformità ai propri scopi.
Art. 26 -
Il pagamento dei dividendi al socio sarà effettuato presso le casse designate dall’organo
amministrativo ed entro il termine che verrà annualmente fissato dall’organo
amministrativo stesso.
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno
prescritti a favore della società.
Art. 27
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società,
l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
Art. 28 -
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i soci e tra i soci fra loro, in
relazione al rapporto societario, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva
dell’Autorità giudiziaria, saranno devolute al giudizio di un di un arbitro unico.
L’arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano, deciderà secondo
diritto, con lodo appellabile, ed applicando il rito della Camera Arbitrale di Milano.
Art. 29 -
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti. |