Statuto della
Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie
Statuto approvato a Roma - novembre 2004
Costituzione, sede e durata
Art. 1 -
È costituita un'associazione di natura culturale denominata "SOCIETA' ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE" (S.I.F.O.),
con sede in Milano (MI), di seguito indicata la "Società".
La durata della Società è illimitata.
Finalità e mezzi finanziari
Art. 2 - La Società si propone di:
a. promuovere attività di aggiornamento professionale
e di formazione permanente con programmi annuali;
b. promuovere e coordinare l'attività scientifica, tecnica
ed amministrativa delle farmacie degli ospedali e delle strutture
farmaceutiche dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
finalizzata all'appropriato uso del farmaco, del dispositivo
medico e di quant'altro utilizzato per la prevenzione, la cura
e la riabilitazione;
c. prendere ed incoraggiare tutte quelle iniziative ritenute
idonee ad elevare, sotto l'aspetto morale e culturale, il farmacista
che esercita la professione nelle farmacie degli ospedali e
nelle strutture farmaceutiche dipendenti dal SSN.
La Società non ha finalità di lucro e sindacali
e non svolge o partecipa ad attività imprenditoriali,
salvo quelle necessarie per le attività di formazione
continua.
Art. 3 - La Società persegue
i fini enunciati:
a. organizzando riunioni culturali e congressi
periodici;
b. designando propri rappresentanti presso
riunioni, convegni o congressi nazionali ed internazionali
che abbiano attinenza con l'attività farmaceutica e con lo studio ed il progresso
delle scienze farmaceutiche e farmacologiche;
c. allacciando rapporti e/o aderendo ad
associazioni con altri paesi aventi stesse finalità e strategie;
d. attivando collaborazioni con il Ministero
della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e altri organismi
e istituzioni sanitarie pubbliche;
e. collaborando allo studio di leggi che
migliorino i servizi farmaceutici e la posizione giuridica
dei farmacisti in essi operanti;
f. favorendo l'istituzione di Sezioni Regionali
ed incoraggiando quelle esistenti;
g. promuovendo conferenze, pubblicazioni
e ricerche;
h. pubblicando periodici a stampa, quali
organi ufficiali della Società e patrocinando, ove necessario, altre pubblicazioni;
i. creando borse di studio e svolgendo opera
affinché vengano
istituite Scuole di Specializzazione attinenti le attività professionali;
j. assegnando premi per lavori di rilevanza
scientifica;
k. promuovendo lo sviluppo ed il coordinamento
di attività e
di progetti di formazione e di ricerca, anche attraverso la
costituzione di specifiche organizzazioni e strutture di formazione
e ricerca;
l. prevedendo l’elaborazione di linee guida in collaborazione
con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e/o Società Scientifiche
o loro Federazioni e promuovendo trials di studio e di ricerche
scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre
società e organismi scientifici.
La Società attiva e mantiene sistemi di verifica del
tipo e della qualità delle attività svolte.
Art. 4 -
Il patrimonio della Società è costituito
da tutti i beni e diritti materiali ed immateriali di proprietà,
dagli avanzi della gestione e dalle contribuzioni specificamente
destinate.
La Società finanzia le attività sociali con i
contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di
soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino
conflitto di interessi con il SSN, anche se forniti per mezzo
di soggetti collegati.
La Società finanzia le attività di formazione
continua con l’autofinanziamento e i contributi degli
associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi
delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel
rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione
nazionale per la formazione continua.
Soci
Art. 5 -
Sono ammessi alla Società, senza limitazioni
e previa verifica dei requisiti, tutti i farmacisti che esercitano
o hanno esercitato la professione nelle farmacie degli ospedali
del SSN, convenzionati col SSN o privati e nelle strutture
del SSN nelle quali si svolgono attività farmaceutiche.
Sono inoltre ammessi alla Società tutti i farmacisti
che esercitano un’attività che abbia attinenza
scientifica o tecnica con i farmaci e/o con i dispositivi medici.
La Società è composta da:
- Soci effettivi che hanno diritto di voto e possono essere
eletti a far parte degli organi societari.
- Soci sostenitori che hanno diritto a partecipare all’Assemblea
Nazionale e a votare i bilanci della Società.
Il requisito richiesto per l’iscrizione a socio effettivo è:
- esercitare la professione nelle farmacie degli ospedali del
SSN, convenzionati col SSN o privati e nelle strutture del
SSN nelle quali si svolgono attività farmaceutiche.
Il requisito richiesto per l’iscrizione a socio sostenitore è:
- aver esercitato la professione nelle farmacie degli ospedali
del SSN, convenzionati col SSN o privati e nelle strutture
del SSN nelle quali si svolgono attività farmaceutiche;
esercitare la professione di farmacista, a qualsiasi titolo,
svolgendo attività che abbiano attinenza scientifica
con i farmaci e/o con i dispositivi medici.
Albo d'onore
Art. 6 -
È istituito un Albo d’Onore, nel quale,
su proposta del Consiglio Direttivo e per approvazione da parte
dell’Assemblea Nazionale, vengono iscritte tutte le persone
che si siano rese altamente benemerite per la loro attività scientifica.
Gli iscritti all’Albo d’Onore possono prendere
parte alle Assemblee e ricevono gratuitamente le pubblicazioni
della Società.
Possono far parte dell’Albo d’Onore anche i Soci
effettivi, conservando i diritti e le prerogative previste
dallo Statuto per i Soci effettivi.
Gli iscritti all’Albo d’Onore che non siano anche
Soci effettivi non hanno diritto di voto.
Contributo annuo
Art. 7 -
I Soci effettivi e sostenitori sono tenuti al versamento
di un contributo annuo di associazione, il cui ammontare viene
fissato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea Nazionale.
Il 30% dell'importo dei contributi annuali di iscrizione alla
Società, pervenuti al Tesoriere da parte dei Soci della
Sezione Regionale, è messo a disposizione, se istituita,
della Sezione Regionale, previa richiesta, per finanziare iniziative
e progetti scientifici e culturali approvati dal Consiglio
Direttivo.
Ammissioni, dimissioni ed esclusioni dei Soci
Art. 8 - Coloro che, avendone i requisiti, desiderano far
parte della Società debbono presentare domanda alla
Presidenza accompagnandola al versamento della quota di iscrizione
e del contributo di associazione annuale.
Art. 9 -
Il Socio cessa di appartenere alla Società per:
- dimissioni, formalmente presentate;
- esclusione, nel caso di mancato versamento del contributo
annuale con le modalità previste nel Regolamento;
- espulsione, qualora svolga attività incompatibili
con i fini della Società o si renda indegno di appartenervi
per gravi inadempienze.
Art. 10 -
Sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni ed espulsioni dei
Soci decide il Consiglio Direttivo della Società con
una maggioranza di almeno i due terzi dei membri in carica.
Contro la delibera di non ammissione, di esclusione e di espulsione,
oltre a quanto eventualmente previsto dalle vigenti leggi, è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio
dei Probiviri, a norma del presente statuto.
I Soci receduti, esclusi od espulsi non hanno alcun diritto
sul patrimonio dell'Associazione, né possono pretendere
il rimborso dei contributi versati o l'abbuono di quelli dovuti
per l'esercizio in corso. La quota associativa è intrasmissibile
e non è rivalutabile.
Struttura ed organi della società
Art. 11 -
La Società ha un'organizzazione unitaria
su base nazionale e si articola in
sezioni regionali. Sono organi della Società:
a. l'Assemblea Nazionale;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
d. il Consiglio Nazionale;
e. il Collegio dei Sindaci;
f. il Collegio dei Probiviri;
g. l' Assemblea Regionale;
h. le Sezioni Regionali, ciascuna costituita dal Segretario
Regionale e dai Consiglieri Regionali.
L'assemblea nazionale
Art. 12 -
L'Assemblea Nazionale è formata da tutti
gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative.
L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno
su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. Il
Presidente deve convocare l'Assemblea anche quando ne faccia
richiesta almeno un decimo dei Soci.
L'Assemblea Nazionale è convocata con avviso inviato
per lettera raccomandata o telefax o posta elettronica o con
altro sistema equipollente da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni
prima della data fissata a tutti i Soci al domicilio o all'indirizzo
di posta elettronica o al numero di telefax risultanti negli
elenchi soci tenuti dalla Società.
L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il
giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine
del giorno dell'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta da un Socio direttamente eletto
dall'Assemblea.
Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Assemblea.
In caso di assemblea straordinaria, la funzione di segretario
verbalizzante è ricoperta da Notaio nominato dal Presidente
della Società.
Ogni Socio potrà farsi rappresentare, limitatamente
all'Assemblea riunita in sede ordinaria, esclusivamente da
un altro Socio mediante rilascio di regolare delega scritta,
firmata e datata con espressa facoltà di voto. Ogni
Socio può rappresentare per delega non più di
un Socio. Non è ammessa la delega per la partecipazione
all'Assemblea Nazionale riunita in sede straordinaria.
Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale riunita in sede ordinaria ha le seguenti
attribuzioni:
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed
il Collegio dei Probiviri;
- delibera sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo
annuale e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Sindaci;
- delibera sulla iscrizione di professionisti nell’Albo
d’Onore proposti dal Consiglio Direttivo;
- determina l'importo del contributo annuo di associazione
in base alla proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Nazionale riunita in sede straordinaria ha le seguenti
attribuzioni:
- delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
- delibera sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione
volontaria della Società;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
Nazionale
L'Assemblea Nazionale riunita in sede ordinaria è valida
in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei
Soci in regola col versamento delle quote.
In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea riunita in sede ordinaria delibera validamente
sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea Nazionale riunita in sede straordinaria è valida
quando siano presenti almeno 1/6 (un sesto) dei Soci, in regola
col versamento delle quote, anche in seconda convocazione.
L'Assemblea riunita in sede straordinaria sia in prima che
in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Ai fini della costituzione
dell’Assemblea si tiene conto della presenza dei soli
soci aventi diritto di voto, con riferimento alle materie comprese
nell’ordine del giorno Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i
membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
I Soci esprimono il voto in assemblea per alzata di mano.
Per l'elezione delle cariche sociali il voto è a scrutinio
segreto ed è consentito esprimerlo in busta chiusa anche
per corrispondenza, con le modalità previste nel Regolamento.
Il Consiglio direttivo e le sue articolazioni
Art. 15 -
Il Consiglio Direttivo è composto da nove
membri, scelti tra i Soci effettivi, nel quale sono compresi
il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere,
e cinque Consiglieri. Il Presidente della Società viene
eletto dai membri del Consiglio Direttivo a maggioranza di
voti, a scrutinio segreto, tra i membri stessi, non appena
eletto il Consiglio Direttivo.
Nel corso della medesima riunione sono eletti altresì,
a scrutinio segreto, il Vicepresidente, il Segretario ed il
Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo decadono dopo tre
assenze consecutive, su delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può assumere, all'unanimità dei
voti, la decisione di costituire un Ufficio di Presidenza,
composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario
e dal Tesoriere, per decidere argomenti urgenti, straordinari
o inderogabili. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza devono
essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla prima seduta
del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente potrà essere
invitato, senza diritto di voto, alle riunioni che si terranno
nel corso del primo anno di mandato del nuovo Consiglio
Direttivo.
Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.
In particolare, ma non solo:
a. attende all'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto
con particolare riguardo agli artt. 2 e 3;
b. redige i bilanci preventivi e consuntivi da presentare,
previa verifica da parte del Collegio dei Sindaci, all'Assemblea
dei Soci;
c. delibera sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni ed espulsioni
dei Soci;
d. delibera su borse di studio e premi;
e. propone all'Assemblea l’iscrizione di professionisti
all’Albo d’Onore;
f. nomina commissioni di studio e, ove richiesto, i propri
rappresentanti od osservatori in seno a società, commissioni
ed ovunque sia ritenuto opportuno negli interessi della Società.
Art. 17 - Costituzione e deliberazioni del Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del
Presidente, fatta mediante invio di lettera raccomandata,
fax o posta elettronica,e, nei casi di urgenza anche telefonicamente
o mediante telegramma, almeno due volte all'anno, o quando
sia richiesto da almeno tre Consiglieri, da almeno cinque
Segretari Regionali o dalla maggioranza assoluta dei rappresentanti
del Consiglio Nazionale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente
la metà più uno dei componenti. È ammesso
l’intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni, sono prese a maggioranza relativa di voti,
fatte salve le specifiche eccezioni previste dal presente Statuto.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 18 - Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta la Società a
tutti gli effetti.
Nell'esercizio delle sue competenze:
a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
b. propone al Consiglio Direttivo le iniziative da promuovere
tenendo conto dei voti espressi dalle assemblee;
c. vigila su tutte le attività e le manifestazioni sia
in sede nazionale ed internazionale che presso le sezioni regionali,
assicurando l'osservanza di quanto previsto dal presente Statuto.
Il Presidente ha la facoltà, sentito il Consiglio Direttivo,
di delegare al Vice-Presidente alcune sue attribuzioni.
Art. 19 - Il Vicepresidente
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni
e lo sostituisce nelle sue funzioni in sua assenza od impedimento.
Art. 20 - Il Segretario
Il Segretario:
a. coordina le attività della Segreteria;
b. sottopone al Consiglio Direttivo proposte per l'adeguamento
strutturale, logistico ed organizzativo della Segreteria;
c. assiste il Presidente;
d. dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e. redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo
e delle Assemblee e li sottoscrive col Presidente;
f. cura l'aggiornamento dell'Albo dei Soci per singola categoria;
g. redige rapporti particolareggiati sull'attività e
sulla situazione della Società;
h. provvede al disbrigo della corrispondenza;
i. custodisce l'archivio della Società.
In caso di assenza è sostituito dal Consigliere più giovane,
che non sia il Tesoriere.
Art. 21 - Il Tesoriere
Il Tesoriere:
a. provvede alla riscossione delle quote associative e di eventuali
contributi, legati od altro;
b. è responsabile di tutti i pagamenti e rimborsi;
c. tiene aggiornati i libri contabili;
d. presenta entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio
preventivo e consuntivo da sottoporre ai Sindaci, al Consiglio
Direttivo, al Consiglio Nazionale e li accompagna con una relazione
sull'andamento amministrativo;
e. amministra le somme reperite per i Congressi od altro, nonché le
somme destinate a borse di studio, concorsi, premi, etc..
Su delega del Consiglio Direttivo può stipulare contratti
e convenzioni che rientrino negli scopi e nelle finalità previsti
dal presente Statuto.
Gli altri organi sociali
Art. 22 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari Regionali
e dai Consiglieri Regionali.
Il Consiglio Nazionale, presieduto da un Socio direttamente
eletto nel proprio ambito,
si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente
del Consiglio
Direttivo, o su richiesta della maggioranza delle Sezioni Regionali
o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Nazionale esprime il proprio parere sugli obbiettivi,
le scelte strategiche e gli indirizzi operativi del Consiglio
Direttivo e su tutto quanto espressamente richiesto dal Presidente
del Consiglio Direttivo.
Art. 23 - Il Collegio dei Sindaci
Attribuzioni, costituzione e deliberazioni Il Collegio dei
Sindaci è composto di tre sindaci effettivi e di due
supplenti, scelti tra i Soci effettivi. Il Presidente è eletto
all'interno del Collegio medesimo.
Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo sugli atti amministrativi
e finanziari della Società, sui bilanci annuali preventivi
e consuntivi. Redige relazione scritta di tali attività da
allegare ai bilanci stessi.
I Sindaci possono essere invitati, in caso di argomenti di
loro pertinenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo, ed il loro parere motivato, in
materie di loro pertinenza, viene verbalizzato.
Il Collegio dei Sindaci viene convocato dal suo Presidente,
o in caso di impedimento, dal membro più anziano nei
casi sopra descritti, nonché ogni qual volta sia necessario
ed opportuno. Di ogni riunione dovrà essere steso il
relativo verbale.
Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri.
Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri
Attribuzioni, costituzione e deliberazioni Il Collegio dei
Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i Soci
effettivi ed elegge, al suo interno, il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pronunciarsi sul
comportamento etico professionale dei Soci.
Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente
del Consiglio Direttivo, gli altri organi della Società ed
i singoli Soci.
I Probiviri possono essere invitati in caso di argomenti di
loro pertinenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo, ed il loro parere motivato, in materie di loro pertinenza,
viene verbalizzato.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del Presidente
del Collegio e delibera a maggioranza.
Le sezioni regionali
Art. 25 - Le Sezioni Regionali
Le Sezioni Regionali sono costituite ove siano riconosciute
dal Consiglio Direttivo le condizioni indispensabili alla
loro attività. La richiesta di istituzione di una
Sezione Regionale deve essere rivolta al Presidente della
S.I.F.O. e deve essere sottoscritta da farmacisti ospedalieri
e di Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie della regione
interessata ed iscritti alla SIFO. Le sezioni regionali sono
costituite dal Segretario Regionale e da un Consigliere Regionale
ogni cinquanta iscritti su base regionale in riferimento
alle iscrizioni dell’anno precedente (le frazioni eccedenti
determinano la nomina di un Consigliere se pari almeno al
50% (cinquanta per cento) + 1 (uno).
Le modalità di funzionamento delle Sezioni Regionali
sono stabilite dal Regolamento Interno.
Art. 26 - Coordinamento dei Segretari Regionali
Per un migliore funzionamento dell'attività delle Sezioni
Regionali può essere nominato dal Consiglio Direttivo
un coordinamento dei Segretari Regionali
Norme generali sul funzionamento degli organi sociali
Art. 27 -
Gratuità delle cariche elettive
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Potranno essere rimborsate le spese sostenute da tutti i membri
di organi sociali, così come da incaricati di S.I.F.O.,
per vitto, viaggio ed alloggio, dietro presentazione della
documentazione delle spese sostenute.
Art. 28 - Durata delle cariche elettive
Il Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale, il Collegio
dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, nonché i Segretari
Regionali e i Consiglieri Regionali restano in carica per
il medesimo periodo e per la durata di quattro anni e sono
rieleggibili per ulteriori quattro anni.
Art. 29 - Delega di voto
La delega non è ammessa per le nomine nell'ambito delle
cariche societarie.
Art. 30 - Cooptazione dei membri facenti parte di
organi collegiali elettivi
Se nel corso del mandato viene a cessare per qualsiasi motivo
un Consigliere, un Sindaco od un Proboviro, il Consiglio Direttivo
chiamerà a coprire il posto vacante il Socio primo eletto
in graduatoria dei non eletti. Questa procedura, per quanto
riguarda il Consiglio Direttivo, avrà luogo sino ad
un limite massimo di quattro suoi componenti, superato il quale
si renderanno necessarie nuove elezioni.
Per i Segretari Regionali e i Consiglieri Regionali si rinvia
al Regolamento. Nel caso di cessazione di un Sindaco effettivo
subentrerà il Sindaco supplente che ha riportato più voti.
Esercizio finanziario, scioglimento e liquidazione
Art. 31 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Durante la vita della Società gli utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, non sono distribuibili, neanche
in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
Art. 32 - Norme finali
La proposta di scioglimento della Società è presentata
all'Assemblea Nazionale riunita in sede straordinaria previa
deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
di tutti i membri o qualora sia avanzata per iscritto da tanti
Soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) per
cento dei Soci.
La deliberazione dell'Assemblea Nazionale è valida se
assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea Nazionale procede immediatamente
alla nomina di uno o più Commissari liquidatori sempre
con la medesima maggioranza.
I beni che residuano dalla liquidazione sono devoluti ad un'altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 33 - Regolamenti interni
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società può essere
disciplinato da appositi regolamenti interni che sono approvati
dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Nazionale.
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