Servizi interattivi |  Login
Società Foto farmacia ospedaliera
Home » Società » Cos'è la SIFO?

Statuto della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

Statuto approvato a Roma - novembre 2004

Costituzione, sede e durata

Art. 1 - È costituita un'associazione di natura culturale denominata "SOCIETA' ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE" (S.I.F.O.), con sede in Milano (MI), di seguito indicata la "Società".
La durata della Società è illimitata.

Finalità e mezzi finanziari

Art. 2 - La Società si propone di:
a. promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali;
b. promuovere e coordinare l'attività scientifica, tecnica ed amministrativa delle farmacie degli ospedali e delle strutture farmaceutiche dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), finalizzata all'appropriato uso del farmaco, del dispositivo medico e di quant'altro utilizzato per la prevenzione, la cura e la riabilitazione;
c. prendere ed incoraggiare tutte quelle iniziative ritenute idonee ad elevare, sotto l'aspetto morale e culturale, il farmacista che esercita la professione nelle farmacie degli ospedali e nelle strutture farmaceutiche dipendenti dal SSN.
La Società non ha finalità di lucro e sindacali e non svolge o partecipa ad attività imprenditoriali, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Art. 3 - La Società persegue i fini enunciati:
a. organizzando riunioni culturali e congressi periodici;
b. designando propri rappresentanti presso riunioni, convegni o congressi nazionali ed internazionali che abbiano attinenza con l'attività farmaceutica e con lo studio ed il progresso delle scienze farmaceutiche e farmacologiche;
c. allacciando rapporti e/o aderendo ad associazioni con altri paesi aventi stesse finalità e strategie;
d. attivando collaborazioni con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
e. collaborando allo studio di leggi che migliorino i servizi farmaceutici e la posizione giuridica dei farmacisti in essi operanti;
f. favorendo l'istituzione di Sezioni Regionali ed incoraggiando quelle esistenti;
g. promuovendo conferenze, pubblicazioni e ricerche;
h. pubblicando periodici a stampa, quali organi ufficiali della Società e patrocinando, ove necessario, altre pubblicazioni;
i. creando borse di studio e svolgendo opera affinché vengano istituite Scuole di Specializzazione attinenti le attività professionali;
j. assegnando premi per lavori di rilevanza scientifica;
k. promuovendo lo sviluppo ed il coordinamento di attività e di progetti di formazione e di ricerca, anche attraverso la costituzione di specifiche organizzazioni e strutture di formazione e ricerca;
l. prevedendo l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e/o Società Scientifiche o loro Federazioni e promuovendo trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
La Società attiva e mantiene sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.

Art. 4 - Il patrimonio della Società è costituito da tutti i beni e diritti materiali ed immateriali di proprietà, dagli avanzi della gestione e dalle contribuzioni specificamente destinate.
La Società finanzia le attività sociali con i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il SSN, anche se forniti per mezzo di soggetti collegati.
La Società finanzia le attività di formazione continua con l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Soci

Art. 5 - Sono ammessi alla Società, senza limitazioni e previa verifica dei requisiti, tutti i farmacisti che esercitano o hanno esercitato la professione nelle farmacie degli ospedali del SSN, convenzionati col SSN o privati e nelle strutture del SSN nelle quali si svolgono attività farmaceutiche.
Sono inoltre ammessi alla Società tutti i farmacisti che esercitano un’attività che abbia attinenza scientifica o tecnica con i farmaci e/o con i dispositivi medici.
La Società è composta da:
- Soci effettivi che hanno diritto di voto e possono essere eletti a far parte degli organi societari.
- Soci sostenitori che hanno diritto a partecipare all’Assemblea Nazionale e a votare i bilanci della Società.
Il requisito richiesto per l’iscrizione a socio effettivo è:
- esercitare la professione nelle farmacie degli ospedali del SSN, convenzionati col SSN o privati e nelle strutture del SSN nelle quali si svolgono attività farmaceutiche.
Il requisito richiesto per l’iscrizione a socio sostenitore è:
- aver esercitato la professione nelle farmacie degli ospedali del SSN, convenzionati col SSN o privati e nelle strutture del SSN nelle quali si svolgono attività farmaceutiche; esercitare la professione di farmacista, a qualsiasi titolo, svolgendo attività che abbiano attinenza scientifica con i farmaci e/o con i dispositivi medici.

Albo d'onore

Art. 6 - È istituito un Albo d’Onore, nel quale, su proposta del Consiglio Direttivo e per approvazione da parte dell’Assemblea Nazionale, vengono iscritte tutte le persone che si siano rese altamente benemerite per la loro attività scientifica.
Gli iscritti all’Albo d’Onore possono prendere parte alle Assemblee e ricevono gratuitamente le pubblicazioni della Società.
Possono far parte dell’Albo d’Onore anche i Soci effettivi, conservando i diritti e le prerogative previste dallo Statuto per i Soci effettivi.
Gli iscritti all’Albo d’Onore che non siano anche Soci effettivi non hanno diritto di voto.

Contributo annuo

Art. 7 - I Soci effettivi e sostenitori sono tenuti al versamento di un contributo annuo di associazione, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.
Il 30% dell'importo dei contributi annuali di iscrizione alla Società, pervenuti al Tesoriere da parte dei Soci della Sezione Regionale, è messo a disposizione, se istituita, della Sezione Regionale, previa richiesta, per finanziare iniziative e progetti scientifici e culturali approvati dal Consiglio Direttivo.

Ammissioni, dimissioni ed esclusioni dei Soci

Art. 8 - Coloro che, avendone i requisiti, desiderano far parte della Società debbono presentare domanda alla Presidenza accompagnandola al versamento della quota di iscrizione e del contributo di associazione annuale.

Art. 9 - Il Socio cessa di appartenere alla Società per:
- dimissioni, formalmente presentate;
- esclusione, nel caso di mancato versamento del contributo annuale con le modalità previste nel Regolamento;
- espulsione, qualora svolga attività incompatibili con i fini della Società o si renda indegno di appartenervi per gravi inadempienze.

Art. 10 - Sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni ed espulsioni dei Soci decide il Consiglio Direttivo della Società con una maggioranza di almeno i due terzi dei membri in carica. Contro la delibera di non ammissione, di esclusione e di espulsione, oltre a quanto eventualmente previsto dalle vigenti leggi, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri, a norma del presente statuto.
I Soci receduti, esclusi od espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono pretendere il rimborso dei contributi versati o l'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Struttura ed organi della società

Art. 11 - La Società ha un'organizzazione unitaria su base nazionale e si articola in
sezioni regionali.
Sono organi della Società:
a. l'Assemblea Nazionale;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
d. il Consiglio Nazionale;
e. il Collegio dei Sindaci;
f. il Collegio dei Probiviri;
g. l' Assemblea Regionale;
h. le Sezioni Regionali, ciascuna costituita dal Segretario Regionale e dai Consiglieri Regionali.

L'assemblea nazionale

Art. 12 - L'Assemblea Nazionale è formata da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative.
L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve convocare l'Assemblea anche quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci.
L'Assemblea Nazionale è convocata con avviso inviato per lettera raccomandata o telefax o posta elettronica o con altro sistema equipollente da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata a tutti i Soci al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax risultanti negli elenchi soci tenuti dalla Società.
L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta da un Socio direttamente eletto dall'Assemblea.
Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di assemblea straordinaria, la funzione di segretario verbalizzante è ricoperta da Notaio nominato dal Presidente della Società.
Ogni Socio potrà farsi rappresentare, limitatamente all'Assemblea riunita in sede ordinaria, esclusivamente da un altro Socio mediante rilascio di regolare delega scritta, firmata e datata con espressa facoltà di voto. Ogni Socio può rappresentare per delega non più di un Socio. Non è ammessa la delega per la partecipazione all'Assemblea Nazionale riunita in sede straordinaria.

Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale riunita in sede ordinaria ha le seguenti attribuzioni:
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri;
- delibera sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo annuale e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;
- delibera sulla iscrizione di professionisti nell’Albo d’Onore proposti dal Consiglio Direttivo;
- determina l'importo del contributo annuo di associazione in base alla proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Nazionale riunita in sede straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
- delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
- delibera sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione volontaria della Società;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale riunita in sede ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci in regola col versamento delle quote.
In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea riunita in sede ordinaria delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea Nazionale riunita in sede straordinaria è valida quando siano presenti almeno 1/6 (un sesto) dei Soci, in regola col versamento delle quote, anche in seconda convocazione. L'Assemblea riunita in sede straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai fini della costituzione dell’Assemblea si tiene conto della presenza dei soli soci aventi diritto di voto, con riferimento alle materie comprese nell’ordine del giorno Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
I Soci esprimono il voto in assemblea per alzata di mano.
Per l'elezione delle cariche sociali il voto è a scrutinio segreto ed è consentito esprimerlo in busta chiusa anche per corrispondenza, con le modalità previste nel Regolamento.

Il Consiglio direttivo e le sue articolazioni

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, scelti tra i Soci effettivi, nel quale sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e cinque Consiglieri. Il Presidente della Società viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti, a scrutinio segreto, tra i membri stessi, non appena eletto il Consiglio Direttivo.
Nel corso della medesima riunione sono eletti altresì, a scrutinio segreto, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo decadono dopo tre assenze consecutive, su delibera del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può assumere, all'unanimità dei voti, la decisione di costituire un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere, per decidere argomenti urgenti, straordinari o inderogabili. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla prima seduta del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente potrà essere invitato, senza diritto di voto, alle riunioni che si terranno nel corso del primo anno di mandato del nuovo Consiglio
Direttivo.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è munito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. In particolare, ma non solo:
a. attende all'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto con particolare riguardo agli artt. 2 e 3;
b. redige i bilanci preventivi e consuntivi da presentare, previa verifica da parte del Collegio dei Sindaci, all'Assemblea dei Soci;
c. delibera sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni ed espulsioni dei Soci;
d. delibera su borse di studio e premi;
e. propone all'Assemblea l’iscrizione di professionisti all’Albo d’Onore;
f. nomina commissioni di studio e, ove richiesto, i propri rappresentanti od osservatori in seno a società, commissioni ed ovunque sia ritenuto opportuno negli interessi della Società.

Art. 17 - Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente, fatta mediante invio di lettera raccomandata, fax o posta elettronica,e, nei casi di urgenza anche telefonicamente o mediante telegramma, almeno due volte all'anno, o quando sia richiesto da almeno tre Consiglieri, da almeno cinque Segretari Regionali o dalla maggioranza assoluta dei rappresentanti del Consiglio Nazionale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti. È ammesso l’intervento alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni, sono prese a maggioranza relativa di voti, fatte salve le specifiche eccezioni previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta la Società a tutti gli effetti.
Nell'esercizio delle sue competenze:
a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
b. propone al Consiglio Direttivo le iniziative da promuovere tenendo conto dei voti espressi dalle assemblee;
c. vigila su tutte le attività e le manifestazioni sia in sede nazionale ed internazionale che presso le sezioni regionali, assicurando l'osservanza di quanto previsto dal presente Statuto.
Il Presidente ha la facoltà, sentito il Consiglio Direttivo, di delegare al Vice-Presidente alcune sue attribuzioni.

Art. 19 - Il Vicepresidente
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni e lo sostituisce nelle sue funzioni in sua assenza od impedimento.

Art. 20 - Il Segretario
Il Segretario:
a. coordina le attività della Segreteria;
b. sottopone al Consiglio Direttivo proposte per l'adeguamento strutturale, logistico ed organizzativo della Segreteria;
c. assiste il Presidente;
d. dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e. redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e li sottoscrive col Presidente;
f. cura l'aggiornamento dell'Albo dei Soci per singola categoria;
g. redige rapporti particolareggiati sull'attività e sulla situazione della Società;
h. provvede al disbrigo della corrispondenza;
i. custodisce l'archivio della Società.
In caso di assenza è sostituito dal Consigliere più giovane, che non sia il Tesoriere.

Art. 21 - Il Tesoriere
Il Tesoriere:
a. provvede alla riscossione delle quote associative e di eventuali contributi, legati od altro;
b. è responsabile di tutti i pagamenti e rimborsi;
c. tiene aggiornati i libri contabili;
d. presenta entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre ai Sindaci, al Consiglio Direttivo, al Consiglio Nazionale e li accompagna con una relazione sull'andamento amministrativo;
e. amministra le somme reperite per i Congressi od altro, nonché le somme destinate a borse di studio, concorsi, premi, etc..
Su delega del Consiglio Direttivo può stipulare contratti e convenzioni che rientrino negli scopi e nelle finalità previsti dal presente Statuto.

Gli altri organi sociali

Art. 22 - Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto dai Segretari Regionali e dai Consiglieri Regionali.
Il Consiglio Nazionale, presieduto da un Socio direttamente eletto nel proprio ambito,
si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente del Consiglio
Direttivo, o su richiesta della maggioranza delle Sezioni Regionali o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Nazionale esprime il proprio parere sugli obbiettivi, le scelte strategiche e gli indirizzi operativi del Consiglio Direttivo e su tutto quanto espressamente richiesto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Collegio dei Sindaci
Attribuzioni, costituzione e deliberazioni Il Collegio dei Sindaci è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, scelti tra i Soci effettivi. Il Presidente è eletto all'interno del Collegio medesimo.
Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari della Società, sui bilanci annuali preventivi e consuntivi. Redige relazione scritta di tali attività da allegare ai bilanci stessi.
I Sindaci possono essere invitati, in caso di argomenti di loro pertinenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ed il loro parere motivato, in
materie di loro pertinenza, viene verbalizzato.
Il Collegio dei Sindaci viene convocato dal suo Presidente, o in caso di impedimento, dal membro più anziano nei casi sopra descritti, nonché ogni qual volta sia necessario ed opportuno. Di ogni riunione dovrà essere steso il relativo verbale.
Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri.

Art. 24 - Il Collegio dei Probiviri
Attribuzioni, costituzione e deliberazioni Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i Soci effettivi ed elegge, al suo interno, il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pronunciarsi sul comportamento etico professionale dei Soci.
Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente del Consiglio Direttivo, gli altri organi della Società ed i singoli Soci.
I Probiviri possono essere invitati in caso di argomenti di loro pertinenza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, ed il loro parere motivato, in materie di loro pertinenza, viene verbalizzato.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio e delibera a maggioranza.

Le sezioni regionali

Art. 25 - Le Sezioni Regionali
Le Sezioni Regionali sono costituite ove siano riconosciute dal Consiglio Direttivo le condizioni indispensabili alla loro attività. La richiesta di istituzione di una Sezione Regionale deve essere rivolta al Presidente della S.I.F.O. e deve essere sottoscritta da farmacisti ospedalieri e di Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie della regione interessata ed iscritti alla SIFO. Le sezioni regionali sono costituite dal Segretario Regionale e da un Consigliere Regionale ogni cinquanta iscritti su base regionale in riferimento alle iscrizioni dell’anno precedente (le frazioni eccedenti determinano la nomina di un Consigliere se pari almeno al 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno).
Le modalità di funzionamento delle Sezioni Regionali sono stabilite dal Regolamento Interno.

Art. 26 - Coordinamento dei Segretari Regionali
Per un migliore funzionamento dell'attività delle Sezioni Regionali può essere nominato dal Consiglio Direttivo un coordinamento dei Segretari Regionali

Norme generali sul funzionamento degli organi sociali

Art. 27 - Gratuità delle cariche elettive
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Potranno essere rimborsate le spese sostenute da tutti i membri di organi sociali, così come da incaricati di S.I.F.O., per vitto, viaggio ed alloggio, dietro presentazione della documentazione delle spese sostenute.

Art. 28 - Durata delle cariche elettive
Il Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri, nonché i Segretari Regionali e i Consiglieri Regionali restano in carica per il medesimo periodo e per la durata di quattro anni e sono rieleggibili per ulteriori quattro anni.

Art. 29 - Delega di voto
La delega non è ammessa per le nomine nell'ambito delle cariche societarie.

Art. 30 - Cooptazione dei membri facenti parte di organi collegiali elettivi
Se nel corso del mandato viene a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, un Sindaco od un Proboviro, il Consiglio Direttivo chiamerà a coprire il posto vacante il Socio primo eletto in graduatoria dei non eletti. Questa procedura, per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, avrà luogo sino ad un limite massimo di quattro suoi componenti, superato il quale si renderanno necessarie nuove elezioni.
Per i Segretari Regionali e i Consiglieri Regionali si rinvia al Regolamento. Nel caso di cessazione di un Sindaco effettivo subentrerà il Sindaco supplente che ha riportato più voti.

Esercizio finanziario, scioglimento e liquidazione

Art. 31 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Durante la vita della Società gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, non sono distribuibili, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 32 - Norme finali
La proposta di scioglimento della Società è presentata all'Assemblea Nazionale riunita in sede straordinaria previa deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di tutti i membri o qualora sia avanzata per iscritto da tanti Soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) per cento dei Soci.
La deliberazione dell'Assemblea Nazionale è valida se assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea Nazionale procede immediatamente alla nomina di uno o più Commissari liquidatori sempre con la medesima maggioranza.
I beni che residuano dalla liquidazione sono devoluti ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - Regolamenti interni
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società può essere disciplinato da appositi regolamenti interni che sono approvati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Nazionale.