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Cassazione: è reato la vendita al pubblico di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla cannabis sativa L.

Scritto da Redazione Sifoweb Il .

 cannabis

Pubblicate le motivazioni della sentenza con la quale le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che è reato la commercializzazione al pubblico di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione di cannabis sativa L.

La Sentenza si origina dal sottonotato quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite: "Se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art.1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e, in particolare,la commercializzazione di cannabis sativa L, rientrino o meno, e se sì, in quali eventuali limiti, nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano, pertanto,penalmente irrilevanti ai sensi di tale normativa.".

Nella legislazione vigente, il DPR 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) vieta la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, mentre la Legge 242/2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa.

La Cassazione ha ritenuto quindi che la risposta al quesito dovesse originarsi dall'analisi dei testi vigenti di sopracitati testi normativi di riferimento.
Nella sentenza vengono pertanto analizzate approfonditamente e comparate le prescrizioni in materia di cannabis contenute nei due provvedimenti e, alla fine, riassumendo le considerazioni svolte, vengono formulati i sottonotati rilievi:

  1. la legge n. 242 del 2016 è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse;
  2. si tratta di coltivazione consentita senza necessità di autorizzazione ma dalla stessa possono essere ottenuti esclusivamente i prodotti tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana);
  3. la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 della legge del 2016. L'art. 73, cit., incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis,senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup.. Pertanto, impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti - diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242 del 2016 - derivati dalla coltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art. 73, T.U. stup.. L'effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici.

 

Per ulteriori informazioni:
La sentenza 30476/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione
DPR 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
Legge 242/2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

Fonte: ilsole24ore

Ugo Caroselli
Redazione SifoWeb

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